1. In caso di condanna per violazione dell'articolo 348 del codice penale, il giudice ordina la confisca delle attrezzature appartenenti all'esercente la professione sanitaria o a colui che ha abusivamente esercitato la professione sanitaria, ovvero appartenenti a società alle quali l'uno o l'altro partecipano, le quali siano state utilizzate per l'esercizio abusivo della professione sanitaria.